La norma di riferimento che riguarda l’obbligo dell’uso del seggiolino per auto omologato e adeguato al peso dei bambini fino ai 1,50 metri d’altezza è descritta dall’articolo n. 172 del Codice della Strada.
Tutti coloro che non rispettano tale norma principale di riferimento per il trasporto dei bambini sui seggiolini sono sanzionati con una multa che varia da 80 euro a 323 euro con l’abbassamento di 5 punti nella patente di guida.
In caso di recidiva, in un periodo di due anni, il trasgressore sarà passibile della sospensione della patente di guida per un tempo compreso tra 15 giorni e 60 giorni.
L’omologazione
I genitori che acquistano un seggiolino auto possono avvalersi della facoltà di scegliere i seggiolini in base a due normative europee sul tipo di omologazione che oggi ancora coesistono. Sono la UN ECE R44 e la UN ECE R129 (i-Size).
La differenza tra le due normative sono principalmente:
-La classificazione riferita al peso del bambino nel caso della R44 e all’altezza del bambino nel caso della R129.
-L’obbligo del trasporto in senso contrario a quello di marcia fissato a 9 kg per la R44 e all’età di 15 mesi per la R129.
-La valutazione aggiuntiva dell’impatto laterale, oltre a quello frontale, nei crash test per la R129.
Gli esperti asseriscono che i test previsti dal nuovo regolamento UN ECE R129 sono più stringenti e garantiscono una protezione più completa assicurando un miglior ancoraggio del seggiolino e una maggiore protezione in caso di incidente.
Per quanto riguarda i rialzini, chiamati anche booster o alzatine, dal 2017 le aziende che li producono devono realizzare i rialzi con schienale per bambini fino a 125 centimetri di altezza, che sostituiranno i rialzi che non ne sono dotati ma che sono ancora in vendita fino all’esaurimento scorte.
Perciò se l’acquisto deve essere fatto, è opportuno che si scelgano i prodotti in linea con le norme più recenti e dotati di schienale omologato.
Seggiolini, i dispositivi anti-abbandono
Nell’anno 2018 la normativa è stata aggiornata con l’obbligo di installare sui seggiolini porta bambini delle auto i particolari dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono involontario in auto dei bimbi di età inferiore ai quattro anni.
A tale proposito i dispositivi anti-abbandono possono essere già inseriti all’origine nel sistema di ritenuta per bambini inseriti direttamente nel seggiolino.
Inoltre, tali dispositivi devono attivarsi automaticamente ogni volta che il bambino è posto sul seggiolino e confermare con un segnale l’avvenuta attivazione; devono possedere un allarme con segnali visivi e acustici o visivi e aptici, cioè sensazioni relative al tatto, percepibili all’interno e all’esterno del veicolo; essere conformi e avere marcatura CE; possedere il funzionamento di un sistema elettronico e sensori ed essere compatibile con gli attacchi delle cinture e del seggiolino e/o con eventuali altre parti del veicolo, senza alterare le caratteristiche di omologazione; avere la segnalazione di batteria scarica se alimentato a batteria; inviare automaticamente messaggi e chiamate.
Il trasporto del bambino in automobile
La prima cosa da verificare perché molto importante è quella di posizionare il bambino su un seggiolino perfettamente adeguato per la sua età e per la sua altezza.
L’ACI ricorda ai papà e alle mamme automobiliste che se un seggiolino non risulta ben assicurato, basta persino un urto a velocità ridotta, dell’ordine di 15 km/h, può risultare fatale per il piccolo.
È un’accortezza che va presa sempre e ricontrollata ogni volta, anche per brevissimi spostamenti, in considerazione che circa il 40% degli incidenti mortali avvengono su percorsi contenuti entro i 3 km, quindi soprattutto nei percorsi cittadini.