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Trasmissione dati tessera sanitaria che cos’è?

Come funziona

Quando un paziente si avvale di una prestazione sanitaria, al momento del pagamento riceve un documento fiscale con il quale si attesta la spesa sostenuta, il documento può essere una ricevuta fiscale o una o uno scontrino.

Dal momento in cui si è in possesso del suddetto documento viene ad attivarsi una procedura di registrazione, infatti, chi ha erogato il servizio sanitario è obbligato dalla legge all’invio dei dati di tale documento fiscale al Sistema telematico delle informazioni TS entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo al pagamento.

il Sistema TS raccoglie la totalità dei dati pervenuti e li invia all’Agenzia delle Entrate, per singolo cittadino e per le somme suddivise relative alla tipologia di spesa; l’Agenzia, a sua volta, le mette a disposizione del cittadino nell’apposita sezione del modello della dichiarazione dei redditi con inserito l’importo delle spese sanitarie sostenute per le detrazione Irpef;

Nel mese di febbraio chiunque può prendere visione delle sue spese inviate da chi ha erogato il servizio, a suo nome con facoltà di manifestare il suo diniego all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per essere inseriti nella precompilazione della dichiarazione dei redditi per i dati riferiti all’anno precedente.

Cos’è il Sistema Tessera Sanitaria

Il Sistema Tessera Sanitaria (abbreviato con la sigla STS) nasce con l’inizio della dichiarazione dei redditi precompilata, con lo scopo di recuperare i dati relativi concernenti le spese sanitarie dei cittadini per inserirle in maniera diretta nel modello di dichiarazione, compilando automaticamente la sezione relativa.

Secondo le norme, i soggetti che prestano attività sanitarie, devono fornire all’Agenzia delle Entrate i dati concernenti tali prestazioni.

Le informazioni trasmesse verranno utilizzate dall’amministrazione finanziaria per rendere disponibili i modelli precompilati 730 e modello redditi persone fisiche.

I soggetti con l’obbligo della comunicazione sono:

  • Le strutture sanitarie accreditate al Sistema Sanitario Nazionale;
  • le farmacie e le parafarmacie;
  • I medici chirurghi e odontoiatri;
  • I professionisti sanitari, come: -Psicologi – Infermieri – Ostetriche -Medici veterinari -Tecnici sanitari di radiologia medica -Tecnici sanitari di laboratorio biomedico -Tecnici audiometristi -Tecnici audioprotesisti -Tecnici ortopedici e tanti altri ancora.

Sistema tessera sanitaria: quali sono le modalità di registrazione e i dati che si devono comunicare?

I soggetti obbligati devono iscriversi al portale per le comunicazioni del sistema tessera sanitaria: www.sistemats.it

La registrazione procede con l’inserimento dei dati del professionista che dovrà selezionare la categoria e l’Albo di iscrizione e compilare un modulo online utile alla propria identificazione.

I dati richiesti per essere iscritti sono i seguenti:

  • Codice fiscale del professionista
  • Numero e data di scadenza della tessera sanitaria
  • Partita IVA
  • Codice ATECO
  • Indirizzo di posta certificata
  • Numero di iscrizione all’albo di appartenenza.

Inserimento delle fatture nel Sistema Tessera Sanitaria

L’inserimento delle fatture avviene nell’apposita sezione del portale, dal titolo gestione dati di spesa 730, nella quale è presente una griglia di inserimento dei dati relativi alle spese sanitarie.

Nella pagina si dovranno indicare i seguenti dati:

  • Il proprio numero di Partita IVA
  • La data di emissione del documento
  • Il numero della fattura
  • La data di pagamento
  • Codice Fiscale del paziente –
  • Tipo di spesa
  • Importo della fattura.

L’operazione di inserimento dati va ripetuta per ogni fattura emessa per le prestazioni sanitarie verso un paziente privato, che ha pagato tramite sistema tracciabile, bancomat, carta di credito e paypal, perciò sono escluse le fatture pagate in contanti.

Sistema Tessera Sanitaria: entro quando devono inviarsi i dati?

Il Sistema Tessera Sanitaria regola l’invio dei dati ogni semestre. Queste le scadenze per la trasmissione dei dati:

  • Al 30 settembre di ogni anno per la trasmissione dei dati relativi al primo semestre dell’anno in corso;
  • Al 31 gennaio dell’anno successivo per la trasmissione dei dati relativi al secondo semestre dell’anno precedente.

I dati da considerare sono relativi alla data di pagamento e non a quella di emissione della fattura.